Il nuovo decreto amplia il perimetro del contributo precedentemente stanziato e si rivolge ad una platea più ampia: tutti i soggetti titolari di partita IVA, che svolgono attività d’impresa, arte o professione, e agli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.
Il nuovo contributo a fondo perduto prevede 15,4 miliardi di euro per gli operatori economici colpiti dalla pandemia da COVID-19 e viene suddiviso in tre soluzioni:
1️⃣ "Automatico”
2️⃣ “Alternativo"
3️⃣ “Perequativo”
A questi si aggiunge la possibilità di istituire un ulteriore contributo a fondo perduto con le eventuali risorse residuali, destinato ai soggetti titolari di reddito agrario e a quelli che hanno percepito ricavi o compensi compresi tra i dieci e i quindici milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Contributo “automatico”❓ A chi si rivolge?
Il primo contributo si rivolge a tutti i soggetti con partita IVA attiva al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge che hanno già lecitamente presentato domanda e ottenuto il contributo a fondo perduto previsto nel primo Decreto Sostegni.
Contributo “automatico”❓ Come funziona?
Viene corrisposto dall’Agenzia delle Entrate sul conto indicato al momento della richiesta o, in alternativa, sotto forma di credito d’imposta, se espressamente specificato. L’ammontare è pari al 100% di quanto ricevuto con il Decreto Sostegni.
Contributo “automatico”❓ Come fare domanda?
Lo abbiamo definito contributo “automatico” proprio perché non richiede la presentazione di alcuna istanza. Il contributo viene erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate.
Contributo “alternativo”❓ A chi si rivolge?
La seconda soluzione si rivolge ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con ricavi e compensi non superiori ai 10 milioni di euro per il periodo d’imposta 2019 e che hanno registrato un calo pari o superiore al 30% alla media mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto allo stesso periodo d’imposta precedente.
Da queste categorie di soggetti vengono esclusi quelli la cui partita IVA non è attiva al momento di entrata in vigore del decreto-legge (25.5.2021), gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
Contributo “alternativo”❓ Come funziona?
Questo secondo contributo deriva dal calcolo percentuale sul calo del fatturato mensile. Più crescono i ricavi, minore è il contributo riconosciuto.
I soggetti che non hanno percepito il contributo del primo Decreto Sostegni possono contare su una maggiorazione:
90% fino a 100.000 euro
70% da 100.000 a 400.000 euro
50% da 400.000 a un milione di euro
40% da uno a cinque milioni di euro
30% da cinque a dieci milioni di euro
In ogni caso il contributo riconosciuto ha un limite massimo di 150.000 euro.
Per i soggetti che hanno invece già beneficiato del precedente contributo la percentuale spettante si riduce rispettivamente a 60%, 50%, 40%, 30%, e 20%.
Se rientri in questa seconda categoria di soggetti, il contributo precedentemente ottenuto viene scomputato. Questo significa che, qualora ti spetti, ti sarà riconosciuta soltanto la differenza rispetto a quanto già ottenuto. Qualora invece dovesse risultare un contributo inferiore rispetto a quanto già ottenuto, l’Agenzia delle Entrate non terrà conto di quest’ultima istanza.
Come per il contributo “automatico”, anche in questo caso puoi scegliere se ricevere la somma versata direttamente sul tuo conto o se scegliere invece di usare il credito in compensazione in F24.
Contributo “alternativo”❓ Come fare domanda?
Per ottenere questo contributo devi presentare un'apposita istanza all’Agenzia delle Entrate con le modalità e i termini previsti, ancora in fase di definizione.
Se rientri tra i soggetti tenuti a effettuare comunicazioni relative alla liquidazione periodica dell’IVA, potrai inviare l’istanza solamente dopo aver presentato la comunicazione del primo trimestre del 2021.
Contributo “perequativo”❓ A chi si rivolge?
Per questo contributo bisogna attendere l’autorizzazione da parte della Commissione europea. Anche questa tipologia di contributo si rivolge ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio italiano con ricavi e compensi non superiori ai 10 milioni di euro per il periodo d’imposta 2019.
Contributo “perequativo”❓ Come funziona?
Diversamente dagli altri contributi, questo conguaglio, non viene calcolato sul fatturato ma sul peggioramento del risultato economico di esercizio del periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello precedente. La percentuale di tale peggioramento deve ancora essere definita dal MEF. Anche in questo caso si tratterà di una percentuale in relazione alla differenza tra i due periodi presi in considerazione.
Contributo “perequativo”❓ Come fare domanda?
Per poter ottenere il contributo devi presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità ancora in fase di definizione. Unico requisito attualmente conosciuto è l’obbligo di aver presentato la dichiarazione dei redditi 2021 (periodo d’imposta 2020) entro il 10.9.2021.