Per supportare gli operatori economici colpiti dalle misure restrittive relative all'emergenza sanitaria in corso, startup incluse, è stata prevista l'erogazione di una somma di denaro specifica.
❓ A chi si rivolge?
A tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, la cui attività è stata limitata e/o danneggiata dalle misure adottate per contrastare l'epidemia da Covid-19 , senza tener conto della codifica ATECO (a differenza di quanto previsto dai passati Decreti Ristori).
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro e alle attività il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore del 30% rispetto a quello del 2019.
Il contributo non può essere richiesto dai soggetti la cui partita IVA risulti chiusa alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23 marzo 2021) e dai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del Decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021). Chi ha aperto la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2019, avrà diritto al contributo, anche se non ha avuto riduzione del fatturato.
❓ Come funziona?
Il nuovo parametro di base per il calcolo del sostegno è l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi. Il calcolo del contributo si effettua in 3 passaggi:
- verificare che il fatturato o corrispettivo medio mensile del 2020 sia inferiore del 30% rispetto a quello del 2019. Come? dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019;
- calcolare la differenza tra questi importi;
- moltiplicare a questa differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di fatturato.
Ecco le percentuali da applicare:
60% - Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro
50% - Soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e inferiori a 400 mila euro
40% - Soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro
30% - Soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro
20% - Soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e inferiori a 10 milioni di euro
È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo non può superare 150.000 euro.
Anche il nuovo contributo a fondo perduto non è tassato e non incide nel calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
🔍 Un esempio?
Se un professionista nel 2019 ha fatturato 60.000 euro e nel 2020 solo 40.000 euro, ha avuto una riduzione superiore al 30%. In questo caso il professionista ha avuto una riduzione dei ricavi pari a 20.000 euro, che corrisponde ad una riduzione media mensile di circa 1.666 euro (20.000 / 12=1.666).
Il professionista avrà quindi diritto ad un contributo a fondo perduto pari a 1.666 euro x 60%, ovvero 1.000 euro.
❓ Come fare domanda?
La domanda per richiedere il contributo deve essere compilata solo online a partire dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021.
Coloro che possiedono tutti i requisiti devono presentare la domanda per via telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate, compilando e inviando l'apposito modello, oppure mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico SOGEI, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet.
Per predisporre e avviare l'istanza in autonomia, è necessario avere una delle seguenti credenziali: SPID, Entratel/Fisconline o CNS. È possibile effettuare l'istanza in qualità di intermediario con delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche" o con delega al "Cassetto fiscale".
L'Agenzia delle Entrate effettuerà poi delle verifiche ed in caso di esito positivo, comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di quella scelta) nell’apposita area riservata del portale. In caso di esito negativo, l’Agenzia Entrate comunicherà il motivo del rifiuto: in questo caso, si potrà inoltrare una nuova domanda entro 5 giorni.
Nella domanda si può scegliere se ricevere i soldi sul conto oppure ottenere un credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Nel primo caso, la somma di denaro verrà erogata tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente. Alternativamente, si ottiene un codice che andrà indicato per scalare la cifra del bonus dalle tasse.