Articolo a cura del dottore commercialista e revisore legale Davide Desantis, Il Mio Amico Commercialista
Ristrutturazioni edilizie: non perdere la detrazione
La detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie per il 2022 è stata confermata nella misura del 50% dell’importo speso e si applica per le spese sostenute e concluse entro il 31 dicembre del 2024. Si tratta di un’agevolazione che viene concessa ai contribuenti che, in edifici singoli o in condominio, svolgono lavori di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria.
La detrazione vale per un importo massimo di 96.000€ per ciascuna unità immobiliare: quindi può essere di massimo 48.000€, e viene suddivisa in dieci rate annuali, tutte dello stesso importo. Per una spesa sostenuta nel 2022, per esempio, la detrazione sarà fruibile dalla dichiarazione dei redditi del prossimo anno e fino a quella del 2032.
Che cosa si deve fare per accedere alla detrazione
Quali sono i passi da seguire per non correre il rischio di perdere la detrazione? I più importanti sono quattro: in primis la corretta individuazione dell’intervento che deve essere svolto; poi la realizzazione effettiva del lavoro; quindi il pagamento della fattura, da eseguire con un bonifico; infine l’indicazione nella dichiarazione dei redditi (o, in alternativa, la cessione del credito o lo sconto in fattura, a seconda dell’opzione che si sceglie).
1° passo: identificazione dell’intervento corretto
La guida dell’Agenzia delle Entrate aiuta a identificare la tipologia giusta di intervento e distingue le spese tra quelle relative agli interventi effettuati su edifici singoli e quelle che riguardano gli interventi in condominio. Le spese generali per cui si può usufruire della detrazione riguardano gli interventi che sono finalizzati al ripristino o alla ricostruzione di un immobile che ha subìto dei danni per effetto di eventi calamitosi: è il caso, per esempio, dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza statica dell’edificio. In altri casi ci può essere bisogno di un intervento di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione edilizia: intervento che può riguardare una singola unità immobiliare residenziale o un intero edificio residenziale, a prescindere dalla categoria catastale.
2° passo: realizzazione del lavoro
Una volta che si è deciso qual è il tipo di lavoro che deve essere svolto, si può procedere con l’attuazione dell’intervento. Va ricordato che le spese detraibili sono anche quelle per la messa in regola di un edificio, per la riduzione dell’inquinamento acustico, per la cablatura di un edificio, per le diverse prestazioni professionali (per esempio la progettazione), per la realizzazione di un posto auto o di un’autorimessa, per la richiesta di un sopralluogo o di una perizia, per la bonifica da amianto, per la riparazione di un impianto per la sicurezza domestica o per l’installazione di un dispositivo di rilevazione del gas.
Nel novero dei lavori di manutenzione ordinaria ci sono, per esempio, gli interventi finalizzati al risparmio energetico e quelli per l’installazione di rampe o scale di sicurezza, ma anche i lavori per l’installazione del corrimano o di dispositivi che sono finalizzati a contrastare atti illeciti come per esempio videocamere per la vigilanza privata, casseforti, porte blindate, grate o cancelli. Anche i lavori di manutenzione straordinaria possono essere detratti: per esempio l’apertura di una finestra o di una porta, ma anche la sostituzione di una serranda o di una persiana, o ancora la rimozione di barriere architettoniche con l’installazione di un montacarichi o di un ascensore finalizzato a favorire la mobilità interna.
3° passo: il pagamento della fattura con apposito bonifico
Per poter usufruire della detrazione si può ricorrere a un bonifico bancario o a un bonifico postale parlante. Nel bonifico è necessario specificare il codice fiscale del soggetto che usufruisce della detrazione e quello di chi riceve il pagamento (o, in alternativa, la sua Partita iva). Inoltre bisogna segnalare come causale del versamento i lavori edilizi che consentono di accedere alla detrazione disciplinata dal Dpr n. 917 del 1986 all’articolo 16 bis.
Anche i lavori che vengono pagati attraverso un finanziamento rientrano nel bonus ristrutturazione; spetta alla società finanziaria, in questo caso, provvedere al pagamento con bonifico segnalando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il pagamento stesso viene effettuato.
Per gli interventi che vengono effettuati sulle parti comuni di un condominio, bisogna indicare il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore di condominio, o comunque del condomino che provvede a eseguire il pagamento. Nel caso in cui l’ordinante del bonifico non corrisponda al beneficiario della detrazione specificato dalla disposizione di pagamento, è quest’ultimo che deve fruire della detrazione Irpef.
Nel caso di un piccolo condominio in cui non c’è un amministratore, occorre un bonifico per eseguire il pagamento; non si deve inserire il codice fiscale del condominio ma quello del condomino che fruisce della detrazione.
Ci sono alcune spese che non possono essere pagate tramite un bonifico: per esempio le imposte di bollo e i diritti per concessioni, ma anche le ritenute fiscali che si applicano sugli onorari dei professionisti e le denunce di inizio lavori. In questo caso il pagamento può essere effettuato con una modalità differente. Nel caso in cui la spesa venga sostenuta da più soggetti e la detrazione interessi ciascuno di loro, è indispensabile che sul bonifico siano indicati i codici fiscali di tutte le persone coinvolte.
4° passo: indicazione in dichiarazione dei redditi, sconto in fattura o cessione del credito
A questo punto non rimane altro che indicare le informazioni necessarie in dichiarazione dei redditi. In alternativa alla detrazione Irpef, però, si può sfruttare la cessione del credito: in questo caso la comunicazione relativa deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate attraverso il modulo telematico. È sufficiente selezionare, nella parte che riguarda i servizi, la voce sulla comunicazione delle opzioni per il Superbonus e gli interventi edilizi. È necessario inoltrare la comunicazione entro il 16 marzo dell’anno seguente a quello nel quale vengono sostenute le spese. Lo stesso discorso vale nel caso in cui il fornitore ci conceda la possibilità di godere della detrazione attraverso lo sconto diretto in fattura.