Articolo a cura del Dott. Loris Santoro, Il Mio Amico Commercialista
Certificazione unica lavoro autonomo: che cos’è e a che cosa serve?
La certificazione unica, conosciuta da tanti come CU, è un documento obbligatorio che ha la funzione di comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate dai sostituti d’imposta.
Nello specifico va utilizzata per:
▶️ i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
▶️ i redditi di lavoro autonomo;
▶️ provvigioni e redditi diversi;
▶️ corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
Quando si parla di sostituti d’imposta s’intendono tutti quei soggetti che si sostituiscono parzialmente o totalmente a un soggetto passivo dinanzi alle autorità finanziarie e rispetto alle imposte da pagare.
La certificazione unica ha l’obiettivo di certificare, che le somme versate tramite F24 a titolo di ritenuta d’acconto di lavoro autonomo o dipendente corrispondano a quanto dichiarato. Tale verifica avviene attraverso il “controllo incrociato” dei dati. Questo documento, per chi percepisce redditi di lavoro dipendente o autonomo, è di fondamentale importanza per la dichiarazione dei redditi nella quale si vanno appunto a dichiarare i redditi.
In questo articolo vedremo nel dettaglio la ritenuta sui redditi derivanti da lavoro autonomo, menzionando come compilarla e trasmetterla.
Certificazione dei compensi: come certificare il lavoro autonomo?
La certificazione unica è obbligatoria per tutti i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a titolo di prestazione occasionale o con Partita IVA, ad artisti e professionisti. (tranne per ex minimi e forfettari)
La certificazione unica è composta da due modelli:
1) Modello CU Sintetico, nel quale sono contenuti tutti i redditi corrisposti ed è il modello da consegnare a chi ha percepito tali redditi.
2) Modello CU Ordinario, cioè il modello che deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate e al cui interno si trovano i dati aggiuntivi rispetto a quello sintetico. Questo modello va essere trasmesso per via telematica all’Amministrazione finanziaria direttamente dal sostituto d’imposta o tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista, ecc.).
Compilazione CU: come compilare le certificazioni uniche?
Di seguito alcune accortezze per compilare la CU.
Nel campo 1 relativamente ai redditi di lavoro autonomo tra le principali attività troviamo:
CAUSALE A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
CAUSALE M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; (indipendentemente dal superamento della soglia dei 5.000 euro annui)
CAUSALE O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata
CAUSALE Q – provvigioni corrisposte ad agenti o rappresentanti di commercio monomandatari;
CAUSALE R – provvigioni corrisposte ad agenti o rappresentanti di commercio plurimandatari;
CAUSALE V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitati abitualmente (ad esempio provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agenti o rappresentanti di commercio, mediatori e procacciatori d’affari).
Nel campo 4 bisogna indicare il compenso corrisposto al netto dell'IVA e della parte previdenziale.
Nel campo 8 - 9 deve essere indicata la ritenuta d’acconto operata.
I compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale di importo inferiore a 25,82€ sono esclusi dalla presentazione di tale certificazione.
Lavoratore autonomo: anche i forfettari e i minimi sono obbligati a compilare il modello CU?
Sì, anche se alcuni redditi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto devono comunque essere riportati nella certificazione unica. Nel dettaglio, per:
- Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, del D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi“),
- Regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. (c.d. “contribuenti forfettari”).
Trasmissione certificazione unica: mancato invio o errori nella compilazione
Se la certificazione unica non è stata inviata occorrerà intimare il sostituto, attraverso raccomandata a.r. o PEC, in modo da ottemperare tempestivamente all’invio della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate.
Con la risoluzione n. 68/E/2009, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle specifiche sulla scomputazione delle ritenute alternativamente a quanto indicato sopra. Per scomputare comunque le ritenute bisogna essere in possesso della documentazione che comprovi di averle realmente subite, nello specifico andranno conservate ed esibite:
- Copia della fattura con l’esposizione della relativa ritenuta
- Copia dell’estratto conto bancario che attesti il reale incasso al netto della ritenuta
Se la certificazione unica è errata deve essere corretta e inoltrata nuovamente all’Agenzia delle Entrate.