Articolo a cura del commercialista, revisore legale Vito Tafuni, Il Mio Amico Commercialista
Cos’è la liquidazione IVA?
Tieni d’occhio questa formula e al termine dell’articolo la troverai con l’aggiunta di alcune precisazioni.
Quando avviene la liquidazione IVA?
La liquidazione generalmente avviene su base mensile. Tuttavia, la norma prevede alcuni casi in cui è possibile versare l’IVA su base trimestrale.
Quindi, è necessario fare una prima distinzione tra:
- Contribuenti mensili;
- Contribuenti trimestrali.
Contribuenti mensili
Sono quei soggetti tenuti alla liquidazione dell’IVA su base mensile. Questi, infatti, dovranno effettuare il calcolo dell’imposta sulla base delle operazioni effettuate mensilmente e l’eventuale versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Quindi, a titolo di esempio, l’IVA a debito calcolata sulla base della liquidazione relativa alle operazioni di gennaio, dovrà essere versata entro il 16 febbraio.
Contribuenti trimestrali (ordinari e speciali)
I contribuenti trimestrali ordinari sono tutti quei soggetti che scelgono facoltativamente di calcolare l’imposta trimestralmente, a condizione che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a:
- 400.000€ per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi;
- 700.000€ per le imprese che esercitano altre attività.
Si tratta, quindi, di un’opzione in sostituzione al versamento mensile che dev’essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA, compilando il quadro VO. Questa ha effetto dall’anno in cui è esercitata fino alla revoca, salvo che non vengano superati nei diversi esercizi i predetti limiti.
È bene specificare che nel caso in cui il contribuente optasse per la liquidazione trimestrale, dovrà versare l’imposta con una maggiorazione dell’1%, a titolo di interessi.
Contribuenti trimestrali speciali
Sono quei soggetti identificati dall’articolo 74, comma 4 del D.P.R. 633/72 per i quali non si tiene conto dei predetti limiti del volume d’affari.
Questi soggetti, c.d. trimestrali speciali, sono:
- le imprese che prestano servizi al pubblico;
- gli esercenti impianti di distribuzione di carburante;
- gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti al relativo albo;
- gli esercenti di arti e professioni sanitarie.
Per questi è prevista la facoltà di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione della maggiorazione dell’1% sull’imposta a debito.
Come calcolo il volume d’affari?
Il volume d’affari è dato dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi al netto delle variazioni in diminuzione e dell’imposta addebitata al cliente.
Quindi restano escluse dal calcolo:
- le cessioni di beni ammortizzabili,
- i passaggi interni tra contabilità separate dello stesso soggetto.
Un metodo immediato per trovare questo dato è sicuramente quello di cercarlo nella dichiarazione IVA, rigo VE50.
Quando si versa l’IVA?
I contribuenti mensili devono effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo.
I contribuenti trimestrali, invece, devono effettuare la liquidazione e il versamento IVA secondo le seguenti scadenze:
- I trimestre 16 maggio
- II trimestre 20 agosto
- III trimestre 16 novembre
- IV trimestre 16 marzo dell’anno successivo.
Per quest’ultimo, è possibile usufruire di una dilazione dei termini versando l’IVA insieme alle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Questo sarà possibile pagando una maggiorazione dello 0,4% per ogni mese.
Per i contribuenti trimestrali speciali, le scadenze restano le stesse salvo che per il IV trimestre, per il quale è prevista una scadenza anticipata al 16 febbraio.
Inoltre, tutti i contribuenti, trimestrali e mensili, sono tenuti a versare l’acconto IVA entro il 27 dicembre. In questo caso è bene ricordare che sono previste specifiche cause di esonero e che, solo per questa scadenza, i contribuenti trimestrali ordinari non dovranno applicare la maggiorazione dell’interesse dell’1%.
Il versamento dell’ultima scadenza sarà quindi effettuato al netto dell’eventuale acconto.
Infine, ricorda che qualora la scadenza del versamento IVA coincida con un giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al primo giorno utile successivo.
Come si versa l’IVA?
Il versamento della liquidazione IVA, mensile e trimestrale, avviene mediante modello F24 esclusivamente in via telematica utilizzando il relativo codice tributo.
Per i contribuenti mensili, il codice tributo da utilizzare è il numero 60 seguito dal numero che indica il mese di riferimento. Ad esempio, per gennaio sarà 6001, per febbraio 6002 e così via. Il codice tributo per l’acconto sarà, invece, 6013.
I contribuenti trimestrali dovranno utilizzare il codice tributo composto dal numero 603 e seguito dal numero che indica il trimestre di riferimento. Ad esempio, per il primo trimestre 6031, per il secondo 6032. Il codice tributo per l’acconto sarà 6035.
Inoltre, se dalla liquidazione risulta un debito inferiore a 25,82€ l’imposta può essere versata con la liquidazione successiva.
Se sono a credito IVA cosa succede?
Quando l’IVA incassata dalle vendite è maggiore rispetto a quella pagata sugli acquisti, ci troviamo nella situazione del credito IVA. In questo caso ci sono tre soluzioni:
- Il credito generato potrà essere utilizzato in compensazione con il debito IVA del periodo successivo (c.d. compensazione verticale);
- Il credito potrà essere utilizzato in compensazione con altre imposte o tasse (c.d. compensazione orizzontale);
- Si potrà chiedere un rimborso.
Per le ultime due tipologie di utilizzo del credito sono previsti diversi requisiti e limiti dalla normativa. Inoltre, il rimborso può richiedere tempo e valutazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, perciò spesso si opta per la compensazione.
E la formula finale?
Ecco, di seguito la formula per calcolare il versamento periodico:
Se il risultato finale è superiore a 25,82€ dovrai procedere con il versamento altrimenti rimanderai il credito al periodo successivo.