Articolo a cura del dottore commercialista e revisore legale Vito Tafuni, Il Mio Amico Commercialista
Il sistema tributario italiano, attualmente, prevede tre tipologie di regimi contabili:
- Ordinario
- Semplificato
- Forfettario
Queste tipologie sono alternative ed estremamente differenti, in alcuni casi facoltative e in altri obbligatorie. Vediamo insieme quali sono i requisiti per accedere e le differenze.
Ordinario
Questo regime è sicuramente il più complesso e diviene obbligatorio al raggiungimento di due presupposti, uno giuridico e l’altro dimensionale.
In merito a quello giuridico, sono obbligate alla contabilità ordinaria, al di là della dimensione aziendale, i seguenti soggetti:
- le società di capitali (SPA, SRL, SAPA, società cooperative e mutue assicuratrici);
- le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio italiano;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, enti pubblici che hanno ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Il presupposto dimensionale, invece, impone che adottino tale regime i soggetti, non precedentemente menzionati, come ad esempio professionisti, persone fisiche che esercitano attività commerciali e società di persone, che abbiamo ricavi superiori a:
- 400.000€ per le imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
- 700.000€ per le imprese esercenti attività di cessioni di beni e altre attività.
Queste imprese sono soggette a maggiori obblighi sia di natura amministrativa sia fiscale. Infatti, sono obbligate a tenere i seguenti libri:
- registri IVA;
- libro giornale;
- registro cespiti ammortizzabili;
- libro inventari e libro delle scritture ausiliarie.
A questi si aggiungono i libri sociali obbligatori per le imprese costituite in forma di società di capitali. Un’altra importante caratteristica del regime di contabilità ordinaria è la determinazione dei costi e ricavi secondo il principio di competenza,il quale presuppone l’ulteriore obbligo di monitorare l’attivo e il passivo (come ad esempio registrare incassi, pagamenti, versamenti e prelievi, crediti e debiti) oltre che dei costi e i ricavi.
Semplificato
Questo, invece, è un regime facoltativo per i professionisti, lavoratori autonomi, società di persone (s.n.c. e s.a.s.) e assimilati che non superano i predetti limiti dimensionali.
Il regime di contabilità semplificata può essere scelto facoltativamente dal contribuente ma non è mai obbligatorio, al contrario del regime ordinario. I contribuenti, infatti, possono esercitare l’opzione per l’applicazione della contabilità ordinaria.
I contribuenti che adottano tale regime sono obbligati a tenere i seguenti libri contabili:
- Registro I.V.A.;
- Registro cespiti ammortizzabili.
Sono invece esonerati dalle tenute del libro giornale e dalla predisposizione del bilancio di esercizio.
Queste imprese dal 2017 determinano il reddito sulla base del principio di cassa, come già accadeva per i professionisti. Pertanto, i ricavi e i costi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati percepiti o sostenuti, a prescindere dalla loro maturazione (diverso dal principio di competenza). Per comprendere meglio, in questo caso, il contribuente non è tenuto a monitorare i crediti, la cassa, i prelievi ma si limita a registrare costi e ricavi. Anche se, in molti casi, il monitoraggio si rileva particolarmente utile per avere un maggior controllo sugli accadimenti aziendali.
Forfettario
Il regime c.d. forfettario è un regime fiscale agevolato, introdotto dalla legge di stabilità 2015, che prevede delle semplificazioni di natura fiscale e contabile per gli operatori di modeste dimensioni.
Possono accedervi tutte le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni e le imprese familiari che abbiano i seguenti requisiti:
- ricavi e compensi inferiori a 65.000€ annui (in base ai mesi di operatività);
- non avere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali;
- non avere partecipazioni di controllo in s.r.l. con attività riconducibili;
- non avere un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000€ (eccetto lavoratori dimessi o licenziati);
- spese sostenute per personale dipendente, lavoro accessorio o collaboratori inferiori a 20.000€.
I contribuenti forfettari sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e pertanto non dovranno tenere i registri I.V.A., il libro giornale e il libro inventari. Devono, invece, conservare le fatture emesse e ricevute.
La base imponibile viene determinata forfettariamente, applicando ai ricavi un coefficiente di redditività che varia in base al tipo di attività svolta (identificata dal codice ATECO).
Quindi, per determinare la base imponibile si tiene conto solo dei ricavi, i quali vengono determinati secondo il principio di cassa (se non incasso non pago). I costi non influenzano il calcolo, come accade per gli altri due regimi.