Articolo a cura del dottore commercialista e revisore legale Davide Desantis, Il Mio Amico Commercialista
Sommario
POS obbligatorio dal 30 giugno: tutte le info utili
A partire dallo scorso 30 giugno è entrato in vigore l’obbligo del POS per tutti i soggetti che svolgono attività di vendita e per i professionisti. La novità è stata prevista dalla legge n. 79 di conversione del decreto PNR22 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 150.
Chi non dovesse rispettare tale obbligo, e quindi non accettasse i pagamenti elettronici da parte della clientela, andrebbe incontro a sanzioni.
Il decreto relativo all’attuazione del PNRR ha previsto un anticipo di sei mesi per le sanzioni destinate a chi non rispetterà l’obbligo del POS: in un primo momento erano previste a partire dal 1° gennaio del 2023, mentre in realtà l’obbligo è scattato lo scorso 30 giugno.
Che cosa prevede l’obbligo
Che cosa prevede l’obbligo
In base a questa novità, il possesso del POS e la relativa accettazione dei pagamenti elettronici sono diventati obbligatori dal 30 giugno per coloro che vendono prodotti o prestano servizi, professionali e non solo. In caso di mancato rispetto di questo obbligo, è prevista una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione che non viene accettata.
La Circolare n. 8 del 7 giugno della Fondazione studio dei consulenti del lavoro precisa, in ogni caso, che questo obbligo non è valido in caso di impossibilità tecnica oggettiva. In circostanze del genere, si applicano le norme relative alle sanzioni amministrative indicate dalla Legge n. 689 del 1981 per ciò che riguarda i termini e le procedure, senza contare l’articolo 16 che norma il pagamento in forma ridotta.
La comunicazione dei dati POS
La comunicazione dei dati POS
Attraverso il Provvedimento 253155 del 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni per i prestatori di servizi per quel che riguarda i dati identificativi dei mezzi di pagamento resi disponibili da coloro che esercitano attività di impresa.
Si tratta, nello specifico, delle disposizioni di attuazione dell’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 22 del decreto legge n. 124 del 26 ottobre del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 19 dicembre del 2019: quello che, in pratica, ha introdotto l’obbligo di trasmettere i dati identificativi degli strumenti di pagamento POS all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, anche attraverso la società PagoPA S.p.A, incluso l’importo totale delle transazioni eseguite ogni giorno con gli stessi strumenti.
Il provvedimento in questione stabilisce non solo quali informazioni devono essere trasmesse ma anche i termini da rispettare per la trasmissione.
Quali informazioni vanno trasmesse
Quali informazioni vanno trasmesse
È necessario trasmettere, in particolare, il codice fiscale e la partita IVA, quando disponibile, dell’esercente convenzionato, il codice identificativo univoco del soggetto che effettua la trasmissione delle informazioni (codice che viene attribuito da PagoPA), il codice ABI o il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento che è tenuto alla trasmissione e l’identificativo univoco del mezzo di pagamento – che può essere virtuale o fisico – mediante il quale la transazione elettronica viene accettata dall’esercente. Ancora, occorre comunicare la data contabile delle operazioni, il numero di transazioni elettroniche eseguite ogni giorno dall’esercente, l’importo totale delle transazioni elettroniche e la data di trasmissione delle operazioni.
Come avviene la trasmissione dei dati
Come avviene la trasmissione dei dati
L’Agenzia delle Entrate fa riferimento a PagoPA per acquisire i dati in questione. Chi presta i servizi di pagamento utilizza Bancomat o trasmette direttamente a PagoPA le informazioni che abbiamo indicato in precedenza.
È necessario eseguire la trasmissione entro due giorni lavorativi dalla data in cui la transazione è stata contabilizzata, a seconda delle modalità telematiche e delle specifiche tecniche individuate attraverso una specifica convenzione stipulata con PagoPA.
La stessa PagoPA mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati comunicati dai prestatori di servizi di pagamento dopo non più di 5 giorni lavorativi dalla data in cui le informazioni sono state ricevute.
Come funzionano l’obbligo e le sanzioni
Come funzionano l’obbligo e le sanzioni
Sia i professionisti che gli esercenti che non rispettano l’obbligo rischiano di andare incontro a una sanzione nel caso in cui non concedano ai propri clienti la possibilità di provvedere al pagamento con una carta prepagata, con una carta di credito o con una carta di debito, come per esempio il Bancomat.
Qualunque sia l’importo della transazione tramite POS che viene rifiutata, si applica – come già accennato – una sanzione di 30 euro maggiorata del 4% del valore della transazione. Per esempio, se si compra un videogioco del valore di 99 euro e 99 centesimi e non viene consentito di pagare con il POS, la sanzione prevista è di 34 euro, cioè 30 euro più il 4% di 99 euro e 99 centesimi, cioè 4 euro.
Non è possibile effettuare il pagamento ridotto, a differenza di quel che accade in genere saldando entro 60 giorni dalla data di notifica della violazione o di contestazione immediata.
I casi di impossibilità tecnica oggettiva
I casi di impossibilità tecnica oggettiva
Abbiamo detto che non si possono applicare le sanzioni nelle situazioni di impossibilità tecnica oggettiva, cioè quando gli esercenti non sono in grado di accettare i pagamenti con la carta tramite il POS.
Tuttavia per il momento non sono stati ancora forniti chiarimenti in proposito, e quindi le circostanze di impossibilità tecnica oggettiva non sono state definite.
Si può ipotizzare, comunque, che riguardino i casi di guasti tecnici del dispositivo o problemi momentanei di connettività. Va detto, per altro, che l’obbligo di accettare i pagamenti con le carte è, per coloro che vendono prodotti o prestano servizi, in vigore da ben otto anni, e cioè dal 30 giugno del 2014, per effetto del Dl 179 del 2012, comma 4 dell’articolo 15.
Tuttavia, fino a questo momento non erano mai state definite delle sanzioni per chi violasse l’obbligo; sanzioni che sono state introdotte ora con il comma 4-bis. L’obbligo è relativo unicamente alle carte, e non coinvolge le app o gli altri strumenti per il pagamento digitale.
Gli accertamenti
Gli accertamenti
Saranno gli agenti di polizia giudiziaria a dover effettuare gli accertamenti, insieme con gli organi addetti al controllo. Tuttavia prima di un controllo è necessario che un cliente denunci l’esercente: è facile ipotizzare che saranno in pochi a farlo, se non altro per non perdere tempo.
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Il mio amico commercialista è la community digitale di commercialisti che vuole rendere la contabilità meno noiosa e più comprensibile a tutti.
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