Chi apre una nuova attività o chi valuta di farlo, ha a disposizione diverse tipologie di inquadramento giuridico e fiscale. Molte sono le domande che ci si pone a tal proposito. Devo aprire la partita IVA? Una ditta individuale deve aprire la partita IVA? Quante tasse paga? Devo iscrivermi all'INPS e alla Camera di commercio? L'apertura della partita IVA e il suo mantenimento avranno un costo? Quanto al calcolo dei contributi? Senza poi parlare della questioni inerenti alla fattura elettronica.
Fortunatamente, quando si è obbligati ad aprire una partita IVA, esistono diverse tipologie di regimi fiscali ai quali aderire, tra cui il regime forfettario. Si tratta di un regime definito anche agevolato, poiché capace di rendere i primi anni di lavoro e di avvio di un'attività più leggeri. Per capire quali sono i cambiamenti in materia di regime fiscale, occorre sempre mantenersi aggiornati: è necessario in questo caso valutare, ad esempio, cosa sia cambiato nel 2020 rispetto al regime forfettario 2019.
Regime forfettario: cos'è?
Il regime forfettario è rivolto a tutti i professionisti e alle piccole imprese che decidono di avviare una propria attività. Si tratta di un regime per il quale i contribuenti sono tenuti ad avere dei Registri appositi e devono necessariamente rispondere alle richieste di IRPEF, IRAP e IVA.
Quali vantaggi?
Il regime forfettario è l'unico che si possa considerare come agevolato per i contribuenti. Secondo la legge, che si rifà al codice civile e al codice del lavoro, stiamo parlando di un vantaggio del quale possono godere tutti i contribuenti che - rispettando certi limiti di reddito - vengono inseriti in uno scaglione ad aliquota agevolata del 15% sul calcolo del reddito imponibile. Se poi l'attività è nuova, il passaggio dell'aliquota scende al 5% per i primi 5 anni.
Regime forfettario 2020: cosa prevede
Dal 2019 ad oggi c'è stato un nuovo passaggio per quanto riguarda la dicitura regime forfettario. Nel 2020, così come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono cambiate alcune cose.
Nuove regole dal 2019 ad oggi
Il regime agevolato è valido per le persone fisiche che esercitano un'attività che può essere:
- una professione
- un'impresa
- un'arte.
Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, con la nuova legge di bilancio 2020 sono state apportate alcune modifiche ed è stato introdotto un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e sono state ideate delle modalità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.
Regime forfettario 2020: i nuovi requisiti di accesso
Secondo la legge di bilancio 2020, possono accedere al regime forfettario tutti i contribuenti che nell’anno precedente hanno:
- conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro. Nel caso in cui si esercitano diverse attività con diversi codici Ateco, è necessario considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente. Tale limite è previsto anche per coloro che hanno erogato compensi a collaboratori.
Possono accedere al regime forfettario anche tutti coloro che sono in procinto di avviare la propria attività: per farlo è necessario comunicare nella relativa dichiarazione ai fini di IVA la presenza dei requisiti necessari.
Requisiti per aderire al regime forfettario
Entrando nello specifico, possono aderire a questo regime agevolato, i contribuenti italiani che, riguardo all'anno precedente:
- non hanno guadagnato più di 65.000 euro;
- non hanno speso più di 20.000 euro per compensi ad un dipendente o in genere per il lavoro dipendente.
Criteri di esclusione
A non poter aderire al regime forfettario sono coloro che:
- hanno già regimi agevolati in essere;
- non hanno la residenza in Italia, tranne coloro che contrario risiedono in uno stato membro dell'UE ma producono in Italia almeno il 75% del loro reddito;
- operano nell'ambito di cessione fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto;
- fanno parte di associazioni a vario titolo, anche se controllano in modo indiretto una Srl;
- lavorano con ex datori di lavoro degli ultimi due periodi di imposta, o con persone che in qualche modo hanno legami con quegli ex datori di lavoro;
- chi ha percepito denaro da dipendente per più di 30.000 euro nell'anno passato, anche se ha versato acconto sulle tasse.