L'obbligo della fatturazione elettronica non riguarda solo ed esclusivamente il B2B e la Pubblica amministrazione, ma anche i privati. Ma cosa si intende per fattura elettronica a privati? Scopriamolo insieme!
Fattura elettronica a privati
A partire dal 1° gennaio 2019 è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche per operazioni B2B e B2C. Prima di questa data, la fatturazione elettronica era obbligatoria solo per la Pubblica Amministrazione (PA).
Ma cosa si intende quindi per fattura elettronica a privati? L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche i privati, in qualità di consumatori, destinatari di fatture elettroniche. Per ricevere una fattura elettronica, un consumatore o un cliente privato può scegliere di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica e comunicare tutti i propri dati. Questa modalità non è però obbligatoria.
Fatturazione elettronica per un privato senza partita IVA
Quando il privato cittadino, in qualità di consumatore privato, richiede una fattura o la sua copia non è tenuto a riceverla elettronicamente. Ciò significa che il consumatore privato non è obbligato ad avere o a fornire un indirizzo PEC all'esercente da cui acquista un bene o dal professionista a cui si è rivolto per un determinato servizio.
Il professionista o l'esercente sono obbligati ad emettere la fattura elettronicamente per poterla inviare al Sistema SDI (Sistema di Interscambio) e a fornirla in formato cartaceo o ad esempio in pdf al consumatore finale.
In questo caso quindi, se si tratta di fattura elettronica a privati, sono validi anche i documenti cartacei purché la fattura elettronica venga inviata al Sistema SDI.
Un consumatore privato può consultare il formato elettronico delle fatture ricevute?
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di consultazione delle fatture elettroniche: il servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Per rispettare la privacy, è possibile accedervi solo se si aderisce al sistema: a poter accedere è però solo ed esclusivamente il consumatore finale, non intermediari.
Agenzia delle entrate: il servizio di consultazione
Come accennato, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori privati e dei commercianti, professionisti un servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati. Per poter accedere a questo servizio, è necessario aderirvi: è possibile farlo direttamente nell'apposito sezione del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
In questo modo l'Agenzia salva i dati di ogni fattura digitale e li mette a disposizione per delle consultazioni. Qualora non ci fosse adesione da una delle parti, cedente/prestatore o cessionario/committente, l'Agenzia attende che la fattura arrivi al destinatario e poi elimina i dati dei file della fattura stessa e memorizza solo i cosiddetti "dati fattura".
I termini per l'adesione al servizio
L'adesione all'area riservata e al sistema può essere realizzata fino al 30 settembre 2020. In caso di mancata adesione entro questa data sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente, l'Agenzia delle Entrate cancellerà tutti i file delle fatture elettroniche e manterrà solo i dati fattura.
È possibile aderire dopo il 30 settembre 2020? L'Agenzia delle Entrata consente l'adesione anche dopo la data limite indicata, ma l'utente potrà consultare solo le fatture emesse o ricevute dal giorno seguente l'adesione.
Emissione fattura elettronica per privati: gli obblighi dell'emittente
Come accennato, l'emittente deve:
- Inviare la fattura elettronica al Sistema SDI
- Consegnare la fattura ai destinatari (clienti in questo caso) o in formato cartaceo o in formato pdf (quindi via email)
- Comunicare al destinatario che la fattura è disponibile e visibile nel sistema di consultazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
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