Pignoramento
Il pignoramento è una modalità per riscuotere un debito non pagato a una banca, a una società finanziaria, all’Agenzia delle Entrate o a un privato. In questa pagina, ti spieghiamo cos’è il pignoramento, come funziona e come opporsi a questo atto.
Nota importante: Le informazioni contenute in questa pagina sono di natura generale e vengono fornite a solo scopo informativo. Non tutte le informazioni potrebbero essere applicabili al conto di pagamento Qonto. Ti consigliamo di contattare il nostro supporto clienti per ottenere informazioni specifiche relative al tuo conto.
Quando un debito non viene saldato in tempo, è possibile riscuoterlo tramite pignoramento. Ma di cosa si tratta?
In che cosa consiste il pignoramento?
Il pignoramento è l’atto che dà avvio al processo di espropriazione forzata, ovvero di sottrazione di beni con la forza. In breve, con l’atto di pignoramento il creditore può riscuotere un debito sottraendo beni mobili o immobili al debitore.
Il pignoramento quindi avviene tra due soggetti principali:
- il creditore (chi ha il diritto di riscuotere una somma di denaro);
- il debitore (chi ha un debito ed è tenuto a saldarlo).
Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi è un particolare tipo di espropriazione forzata. In questo caso, il creditore ha il diritto di sottrarre beni del debitore che al momento sono detenuti presso terzi.
Si possono pignorare presso terzi:
- lo stipendio;
- la pensione (di vecchiaia, invalidità o reversibilità);
- il TFR (trattamento di fine rapporto);
- il conto corrente;
- l’affitto;
- i libretti di deposito e le cassette di sicurezza;
- gli straordinari di lavoro;
- i rimborsi spese;
- altri importi relativi alle prestazioni assistenziali o previdenziali, come l’accompagnamento per disabili o le rendite da assicurazioni sulla vita.
Per quanto riguarda stipendio e pensione, è possibile pignorare questi beni fino a massimo un quinto del loro importo. Questo perché al debitore deve rimanere una cifra sufficiente alla sua sopravvivenza.
Beni pignorabili: immobiliari e mobiliari
Il pignoramento può quindi riguardare beni mobiliari e immobiliari. Ma quali sono i beni pignorabili?
Cosa significa pignorabile?
Pignorabile significa che può essere sottratto con la forza. In linea generale, non sono pignorabili i beni che intaccano la dignità del debitore perché ritenuti indispensabili alla propria vita privata e lavorativa: oggetti di culto, anelli nuziali, letti, fornelli, tavoli, sedie, animali da compagnia, ecc.
Beni immobiliari
È possibile sottrarre al debitore gli immobili di sua proprietà, come una casa o un ufficio.
Se il creditore è un privato, non esistono limiti da rispettare per poter espropriare un immobile, anche se si tratta della sua abitazione personale.
Invece se il creditore è l’Agenzia delle Entrate, non è possibile pignorare un immobile se rispetta le seguenti condizioni:
- è l’unico immobile di proprietà del debitore;
- è la sua residenza;
- è accatastato come civile abitazione;
- non è un immobile di lusso (categorie catastali A/8 e A/9).
Beni mobiliari
Si possono pignorare anche tutti gli altri beni, definiti beni mobiliari.
Alcuni esempi di beni mobiliari sono:
- un’auto o una moto;
- oggetti di valore come i gioielli;
- opere d’arte;
- denaro contante;
- stipendio o pensione;
- TFR;
- conto corrente.
Pignoramento del conto corrente
Uno dei casi comuni di pignoramento presso terzi è quello relativo a un conto corrente.
In generale, il pignoramento non porta al blocco dell’intera somma depositata sul conto. Viene garantito infatti un cosiddetto “minimo vitale”, che cambia ogni anno in base all’inflazione.
Il conto di pagamento Qonto non è un conto corrente. Pertanto, le regole e le informazioni descritte in questo paragrafo potrebbero non essere applicabili ai conti di pagamento offerti da Qonto. Ti invitiamo a consultare il nostro supporto clienti per chiarimenti specifici.
Cosa succede in caso di pignoramento?
Il pignoramento si articola nelle seguenti fasi:
- notifica dell’atto di precetto;
- notifica dell’atto di pignoramento;
- restituzione dell’atto di pignoramento al creditore;
- redazione e trasmissione del verbale (per beni mobiliari);
- deposito della nota di iscrizione a ruolo;
- presentazione dell’istanza di vendita;
- deposito della documentazione ipocatastale;
- udienza di comparizione;
- assegnazione o vendita dei beni.
Fasi preliminari
Per iniziare il procedimento, il creditore deve possedere un titolo esecutivo, ossia un documento ufficiale che certifica l’esistenza del credito.
Fra questi documenti ci sono:
- atti pubblici che attestano il prestito di denaro, sottoscritti in presenza di un notaio;
- mutui, assegni e cambiali;
- atti di conciliazione firmati da entrambe le parti;
- sentenze di condanna;
- decreti ingiuntivi, notificati da almeno 40 giorni.
Il primo passaggio da compiere consiste nel notificare l’atto di precetto. Con questo atto si invita il debitore a pagare la somma dovuta entro 10 giorni.
Nel caso in cui il debito non venga saldato, si deve dare avvio al pignoramento entro 90 giorni. Una volta passati i 90 giorni, l’atto di precetto perde efficacia e bisogna notificarne un altro.
Notifica dell’atto di pignoramento
Il pignoramento vero e proprio inizia con la notifica dell’atto di pignoramento all’UNEP (Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti). A questo atto, vanno allegati anche il precetto e il titolo esecutivo.
La pratica viene gestita da un ufficiale giudiziario che:
- notifica l’atto al debitore;
- in caso di pignoramento presso terzi, notifica l’atto ai terzi coinvolti, che rispondono fornendo una dichiarazione delle somme detenute in loro possesso;
- restituisce l’atto di pignoramento al creditore.
In caso di pignoramento di beni mobiliari, l’ufficiale giudiziario si reca nei luoghi indicati per cercare beni da pignorare, redige un verbale e restituisce il verbale, il titolo esecutivo e il precetto al creditore.
Iscrizione a ruolo e istanza di vendita
Una volta restituito l’atto di pignoramento al creditore, si passa alla fase successiva.
Il creditore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo presso la cancelleria del tribunale competente entro 15 giorni. A questa nota, vanno allegate copie conformi di titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e verbale (per beni mobiliari).
Ricevuti i documenti, il cancelliere verifica la loro regolarità, forma un fascicolo e assegna un numero di ruolo. Soltanto a questo punto il processo passa in mano a un giudice.
Dopo 10 giorni ed entro 45 giorni, il creditore deve presentare presso il tribunale l’istanza di vendita o assegnazione, ossia la richiesta di vendita o assegnazione del bene pignorato.
In caso di pignoramento immobiliare, entro 60 giorni dal deposito dell’istanza bisogna allegare alla richiesta la documentazione ipocatastale: l’estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni dell’immobile effettuate nei 20 anni precedenti.
Udienza di comparizione
Entro 15 giorni dall’approvazione di questi documenti, il giudice deve:
- far scrivere una relazione sulla situazione giuridica del bene e farlo stimare;
- fissare un’udienza di comparizione, che deve avere luogo entro 90 giorni.
Nota bene: per beni di valore inferiore ai 20.000€, il giudice dispone la vendita o l’assegnazione del bene senza la comparizione delle parti.
Nel corso dell’udienza, le parti possono confrontarsi e il debitore può presentare un’opposizione al pignoramento.
Assegnazione o vendita dei beni
Se non ci sono contestazioni o le parti trovano un accordo, il giudice dispone la vendita o assegnazione dei beni pignorati con un’ordinanza.
A questo punto, i beni sono messi all’asta e i proventi vengono dati al creditore.
Come agire in caso di pignoramento
Il pignoramento non va sempre a buon fine.
Questo perché il debitore può opporsi in alcuni casi.
Opposizione al pignoramento
La legge italiana prevede tre tipi di opposizione:
- opposizione all’esecuzione (art. 615 del Codice di procedura civile);
- opposizione agli atti esecutivi (art. 617 del Codice di procedura civile);
- opposizione del terzo all’esecuzione (art. 619 del Codice di procedura civile).
Se il pignoramento colpisce beni impignorabili, il debitore può proporre l’opposizione all’esecuzione.
Nell’opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità formale dei singoli atti del processo esecutivo. Ad esempio, se la nota di iscrizione a ruolo non viene presentata entro 15 giorni dalla restituzione dell’atto di pignoramento al creditore.
Si parla invece di opposizione del terzo all’esecuzione quando il pignoramento riguarda beni che si ritengono essere di proprietà del debitore ma in realtà appartengono a un terzo.
Le opposizioni possono essere proposte sia prima dell’esecuzione, sia dopo il suo inizio.
Rimozione del pignoramento
Oltre all’opposizione, è possibile cancellare un pignoramento in altri due modi:
- saldando il debito;
- stipulando un secondo accordo con il creditore.
- Con il pignoramento un creditore può riscuotere un debito sottraendo beni al debitore.
- Sono pignorabili i beni immobiliari (case, uffici, ecc.) e mobiliari (auto, gioielli, stipendio, ecc.).
- Nel pignoramento presso terzi il creditore può sottrarre beni del debitore che al momento sono detenuti presso terzi, ad esempio lo stipendio o un conto corrente.
- È possibile opporsi al pignoramento in tre modalità: opposizione all’esecuzione; opposizione agli atti esecutivi; opposizione del terzo all’esecuzione.