Acquisti intracomunitari
Gli acquisti intracomunitari sono scambi di beni tra professionisti o aziende con sede in Paesi dell’Unione Europea differenti. In questa pagina, ti spieghiamo cosa sono gli acquisti intracomunitari, come registrarli e come essere in regola ai fini fiscali.
Quando una Partita IVA italiana vuole comprare un bene da un altro Paese dell’Unione Europea, si parla di acquisto intracomunitario.
Quando un acquisto è intracomunitario?
Un acquisto intracomunitario avviene quando una Partita IVA con sede in un Paese UE acquista beni da una Partita IVA con sede in un altro Paese UE.
Ad esempio, un’azienda tessile italiana che acquista 3 telai da un’azienda produttrice spagnola sta effettuando acquisti intracomunitari.
L’acquisto intracomunitario si considera effettuato ai fini fiscali soltanto nel momento in cui parte la spedizione delle merci dallo Stato UE di provenienza.
Requisiti delle operazioni intracomunitarie
Le operazioni commerciali devono rispettare alcune condizioni per essere definite intracomunitarie:
- non possono essere a titolo gratuito, quindi deve esserci uno scambio di denaro;
- il diritto di proprietà dei beni deve essere trasferito al soggetto acquirente;
- i beni devono essere trasportati fisicamente in un altro Paese UE;
- entrambi i soggetti devono essere iscritti all’archivio VIES*.
Archivio VIES
Le Partite IVA che emettono o ricevono fatture da soggetti con sede in un altro Paese UE hanno l’obbligo di iscrizione al VIES. Ma cos’è il VIES?
Cosa si intende per archivio VIES?
Il VIES è un archivio informatico in cui sono presenti i dati fiscali dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. Grazie a questo archivio, si possono effettuare controlli sul pagamento dell’IVA intracomunitaria, per evitare frodi ed evasioni fiscali.
In caso di mancata iscrizione, entrambi i soggetti coinvolti pagano una sanzione di 250€ per ogni scambio commerciale. Se invece solo il cliente non è iscritto al VIES, è il fornitore a versare l’IVA al posto suo.
Chi è in regime forfettario è obbligato a iscriversi al VIES?
Le Partite IVA forfettarie devono iscriversi al VIES soltanto se gli acquisti di beni intracomunitari superano la soglia dei 10.000€ in un anno. In caso contrario, il fornitore invia la fattura compresa di IVA e la paga nel suo Paese. Diverso è il discorso per l’acquisto o la vendita di servizi in UE, per cui l’iscrizione al VIES è obbligatoria.
Operazioni escluse dagli acquisti intracomunitari
Non vengono considerati acquisti intracomunitari i beni trasportati in Italia:
- presso un deposito IVA, ossia un luogo fisico che consente di differire il pagamento dell’IVA al momento in cui le merci escono dal deposito;
- per perizie, manipolazioni usuali o operazioni di perfezionamento attivo, che si concludono con il rinvio dei beni al Paese UE di provenienza;
- per essere installati o montati prima di essere ceduti;
- per essere utilizzati temporaneamente, come nel caso dei noleggi;
- in caso di beni usati, per cui si paga l’aliquota IVA nello Stato UE di provenienza;
- in caso di triangolazione, in cui è l’acquirente finale a dover versare l’IVA nel Paese di destinazione.
Termine | Spiegazione |
---|---|
Manipolazioni usuali |
operazioni che non alterano le caratteristiche base del bene |
Regime di perfezionamento attivo |
permette di importare materie prime per lavorarle nel Paese UE di destinazione e poi trasportare il prodotto finito nel Paese UE di provenienza |
Triangolazione |
importazione o esportazione di beni che avviene con la mediazione di un soggetto terzo che ha sede in un Paese diverso da quello dell’impresa importatrice e di quella esportatrice. |
Reverse charge: chi paga l'IVA sugli acquisti intracomunitari?
Quando viene effettuato un acquisto intracomunitario, è l’acquirente a dover pagare l’IVA direttamente nel Paese UE di destinazione. Questa pratica prende il nome di reverse charge o inversione contabile.
Sia nel sistema ordinario di applicazione dell’IVA, sia nel reverse charge è sempre il cliente a pagare l’IVA. Ciò che cambia è il soggetto che effettua il versamento dell’imposta:
- nel sistema classico, il cliente paga l’IVA al fornitore, che inserisce l’imposta in fattura e la versa al suo Stato (quello di provenienza del bene);
- nel reverse charge, il cliente riceve la fattura dal fornitore esente da IVA, certifica l’IVA da versare tramite l'emissione di un'autofattura e la versa direttamente al suo Stato (quello di destinazione del bene).
Come registrare gli acquisti intracomunitari con l’autofattura estera TD18
A questo punto, resta da chiarire quali sono gli adempimenti burocratici per un’operazione intracomunitaria.
Ecco la procedura burocratica che deve seguire l’acquirente:
- per prima cosa, riceve dal fornitore una fattura a cui non è stata applicata l’IVA;
- emette un’autofattura con l’importo compreso di IVA entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, inserendo il codice TD18 nel campo “Tipo documento”;
- annota l’autofattura nel registro vendite e poi nel registro acquisti;
- versa l’IVA integrata tramite modello F24;
- presenta gli elenchi riepilogativi Intrastat all’Agenzia delle Dogane entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Cosa sono e come inviare gli elenchi riepilogativi Intrastat?
Gli elenchi riepilogativi Intrastat sono dichiarazioni in cui le Partite IVA elencano gli acquisti intracomunitari effettuati. Puoi presentarli tramite il software Intr@Web ogni trimestre se non effettui operazioni superiori a 50.000€. Altrimenti, devi inviare gli elenchi mensilmente. Ecco le istruzioni per scaricare il software Intr@Web.
Nota bene: Se non ricevi la fattura dal fornitore entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, devi emettere un’autofattura elettronica di tipo TD20. Questo documento serve a regolarizzare le fatture non ricevute per portare in detrazione l'IVA.
Cessioni di beni intracomunitari: differenze tra privati e aziende
Cosa cambia se sono i privati ad acquistare beni intracomunitari? Si parla di acquisti e cessioni di beni intracomunitari solo quando avvengono scambi commerciali tra Partite IVA di diversi Paesi UE.
Vendita alle aziende UE
Le Partite IVA che acquistano beni intracomunitari seguono il sistema del reverse charge:
- ricevono la fattura esente da IVA dal fornitore;
- emettono un’autofattura per dichiarare l’IVA;
- pagano l’IVA al loro Stato (il Paese di destinazione dei beni) con il modello F24.
Questa procedura si può definire a tutti gli effetti “acquisto intracomunitario”.
Vendita a privati in Unione Europea
I privati che effettuano acquisti intracomunitari seguono il sistema classico per la dichiarazione dell’IVA:
- il fornitore inserisce l’imposta da pagare in fattura;
- il cliente (privato) paga l’IVA insieme all’importo dovuto;
- il fornitore versa l’IVA al suo Stato (il Paese di provenienza dei beni).
Questa procedura non può essere definita “acquisto intracomunitario” perché non avviene tra due Partite IVA.
Comprare fisicamente all'estero
Un’altra situazione comune è quando i privati o le Partite IVA acquistano beni all’estero.
Per le Partite IVA che effettuano acquisti per motivi lavorativi in un Paese estero valgono le norme degli acquisti intracomunitari: versano loro l’IVA direttamente allo Stato in cui ha sede la loro attività.
- Un acquisto intracomunitario è uno scambio di beni tra Partite IVA di due Paesi dell’Unione Europea differenti.
- Per emettere o ricevere fatture da soggetti con sede in altri Paesi UE, le Partite IVA devono iscriversi all’archivio VIES.
- Quando si effettua un acquisto intracomunitario, è il cliente a versare l’IVA al proprio Stato (meccanismo di reverse charge).
- Il sistema del reverse charge è valido solo per le Partite IVA che acquistano beni online o fisicamente all’estero. Per i privati, è sempre il fornitore a versare l’IVA al suo Stato.