Sollecito di pagamento
Quando una fattura scade e il pagamento tarda ad arrivare, il primo passo è quasi sempre ricorrere a un sollecito di pagamento. In questa pagina vediamo cos'è, che differenza c'è con la messa in mora, quali tipologie di sollecito esistono nella prassi e quando conviene inviarlo.
Un sollecito può essere una telefonata, una mail o una lettera formale. Cambia la forma, ma la funzione resta la stessa: ricordare al debitore che una fattura o un pagamento sono scaduti.
Definizione di sollecito di pagamento
Il sollecito di pagamento è una comunicazione informale con cui un creditore richiede al debitore il saldo di una fattura scaduta e non ancora pagata. Di per sé, non ha valore legale e non produce automaticamente effetti giuridici.
Differenza tra sollecito di pagamento e messa in
mora
La messa in mora è un atto distinto, disciplinato dall'articolo 1219 del Codice Civile. Per produrre i suoi effetti deve avere una forma precisa: un'intimazione scritta, che indichi con chiarezza il debito richiesto e un termine per pagare. Un sollecito informale, come una telefonata o una semplice email di cortesia, non basta.
Quando la messa in mora è valida, produce tre effetti:
- Interrompe la prescrizione del credito
- Fa ricadere sul debitore il rischio di perdita o danneggiamento del bene dovuto
- Fa decorrere gli interessi moratori
Un sollecito scritto nei termini richiesti dall'articolo 1219 può quindi funzionare anche da messa in mora, ma un sollecito puramente amichevole no.
Tipi di sollecito di
pagamento
Nella prassi, un sollecito di pagamento passa in genere per gradi di intensità crescente prima di arrivare a un atto con valore legale.
| Tipologia | Caratteristiche |
|---|---|
|
Sollecito bonario |
Comunicazione informale, spesso telefonica o via email, con tono collaborativo. Nessun valore legale. |
|
Sollecito formale |
Comunicazione scritta, di solito via PEC o raccomandata, con importo, scadenza e un termine per pagare. Se redatta secondo l'art. 1219 c.c., può valere anche come messa in mora. |
|
Diffida ad adempiere |
Atto previsto dall'articolo 1454 del Codice Civile. Intima il pagamento entro un termine perentorio e, se ignorata, porta alla risoluzione automatica del contratto. |
Quando inviare un sollecito di
pagamento
Non esiste un termine di legge fisso: la tempistica dipende dal contratto, dai rapporti con il cliente e dalle abitudini dell'azienda. Nella prassi più comune, ad ogni modo, si segue una progressione riconoscibile:
- Primo sollecito di pagamento: bonario e informale, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza, di solito entro una decina di giorni.
- Solleciti successivi: con un tono via via più fermo, nelle settimane seguenti, se il primo resta senza effetto.
- Ultimo sollecito di pagamento: quello che precede la diffida o la messa in mora scritta, in genere entro un paio di mesi dalla scadenza originale.
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4,4 su Capterra
- Il sollecito di pagamento è una comunicazione informale con cui un creditore ricorda al debitore un pagamento scaduto.
- Di per sé non ha valore legale: per produrre gli effetti della messa in mora deve rispettare i requisiti dell'articolo 1219 del Codice Civile.
- Esistono tre livelli di intensità crescente: sollecito bonario, sollecito formale, diffida ad adempiere.
- La messa in mora valida interrompe la prescrizione, trasferisce il rischio al debitore e fa decorrere gli interessi moratori.
- Non c'è un termine di legge fisso per inviarlo: la prassi prevede un primo sollecito entro 3-10 giorni dalla scadenza.
